Il Codice Deontologico in Musicoterapia

1. Funzioni e competenze 

1.1 – Il presente codice è l’insieme dei principi e delle regole cui è tenuto il professionista della musicoterapia (da ora nel testo: PMT) nell’esercizio della professione.
Prescrive inoltre i comportamenti più consoni per l’esercizio della professione stessa.

1.2 – Scopo di tale somma di regole e principi è quello di essere un riferimento generale per i PMT, qualunque sia il campo di attività, la metodologia, le funzioni, i riferimenti teorici e pratici.

Essi fondano le loro ricerche e la loro pratica su una base di specifiche conoscenze scientifiche, discusse e condivise. Nella loro pratica professionale utilizzano il suono e/o la musica per stabilire valide relazioni con soggetti affetti da disabilità fisica o mentale.

Possono usare tali strumenti con soggetti non affetti da disabilità, minori o adulti, allo scopo di favorire lo sviluppo o il mantenimento del benessere e dell’armonia psico-fisica.

1.3 –  A seguito dell’entrata in vigore della L. 4/2013, è inserito nel contesto delle libere associazioni professionali, tutelate e riconosciute dalla suddetta legge che ha posto chiare indicazioni, modalità e limiti dell’esercizio delle professioni non ordinistiche nel nostro Paese.

Il PMT viene regolamentato attraverso un iter formativo e professionale che lo induca a rispettare nella sua professione i seguenti principi etici fondamentali:

  • competenza derivante da una formazione teorico-pratica di alto livello, continuamente aggiornata e supervisionata;
  • responsabilità che concerne l’assumersi pienamente la scelta dell’applicazione, delle conseguenze, dei metodi e delle tecniche che mette in pratica.
  • rispetto e promozione del diritto delle persone e della loro dignità particolarmente riguardo alla loro libertà psichica, rispetto della privacy, dell’autonomia e del benessere psichico.

1.4 – Il PMT nell’esercizio della professione in musicoterapia deve utilizzare gli strumenti di lavoro nel rispetto delle norme e degli obiettivi della professione.

1.5 – Il comportamento del PMT deve essere consono alla dignità professionale. In nessun caso il PMT abuserà della sua posizione professionale stessa.

2. Rapporto con l’utente

2.1 – Le condizioni di religione, origine etnica, status sociale, sesso, età non devono nuocere all’impegno del PMT verso l’utente.

2.2 – Il PMT è tenuto alla salvaguardia dell’espressione della persona intesa globalmente nella sua unicità, irripetibilità, creatività per migliorarne la qualità della vita. Deve prendere in considerazione la domanda di intervento fatta direttamente dall’utente (o da chi lo rappresenta).

2.3 – Il PMT, nel prendersi in carico l’utente, si impegna ad esercitare al meglio la sua competenza professionale, favorisce il rapporto solo finché è necessario, sottopone a frequenti verifiche il trattamento e gli eventuali progressi.

2.4 – Il PMT opera sulla base delle indicazioni clinico-diagnostiche delle figure professionali abilitate (medico, psicologo, psicoterapeuta) e programma l’intervento terapeutico in collaborazione con l’équipe di riferimento in cui tale figura professionale ha la responsabilità clinica dell’intervento stesso. Tale indicazione deve essere ottemperata sia che egli operi in campo pubblico che privato.

2.5 – Il rapporto professionale ha carattere contrattuale con reciproci diritti e doveri.

2.6 – Il PMT, quando esistono condizioni obiettive, può avvalersi di consulenze atte a migliorare la propria prestazione professionale. Il PMT può trasferire il caso ad altro operatore competente (purché non rechi danno all’utente) là dove vengano meno il livello e l’area di competenza, concordando contenuti e modalità con l’utente.

2.7 – L’inizio e la prosecuzione dell’intervento sono subordinati al libero consenso dell’utente o di chi lo rappresenta legalmente, preventivamente informato e partecipe degli obiettivi, mezzi e tecniche messi in atto su decisione del PMT.

2.8 – Il PMT rispetterà rigorosamente opinioni, valori, modi di essere dell’utente, anche se non condivisi.

2.9 – Il PMT è tenuto al mantenimento scrupoloso del segreto professionale che si estende a coloro che possono avere accesso, di fatto e di diritto, alle informazioni riservate.

2.10 – La rivelazione del segreto professionale è consentita solo per motivi eccezionali e con il consenso scritto dell’utente o di chi detiene la sua legale rappresentanza, purché ciò non violi la riservatezza di altri.

2.11 – Il PMT deve aver cura del materiale relativo all’utente, salvaguardandolo da ogni indiscrezione. Nel caso di comunicazioni e pubblicazioni, tutelerà la non riconoscibilità dell’utente. Per il materiale video dovrà avere la firma dell’utente o del suo legale rappresentante.

2.12 – Il PMT potrà eventualmente far visita al domicilio dell’utente solo su sua richiesta e per motivi di lavoro.

2.13 – Il PMT che nell’esercizio della sua professione, venga a conoscenza di situazioni oggettive di sfruttamento e di violenza su minori e/o disabili, deve contrastarle anche quando le persone appaiono consenzienti.

2.14 – Il PMT deve aver cura della propria salute fisica e psichica. Qualora esistano da parte sua difficoltà di questo tipo che interferiscono con il proprio lavoro deve esserne consapevole e adoperarsi per una loro corretta gestione.

2.15 – L’intervento deve essere svolto nel pieno rispetto dell’utente, tenendo conto del suo stato psico-fisico senza menomazione dei suoi diritti.

3. Rapporto con i colleghi ed altri professionisti

3.1 – Il PMT è tenuto, nei rapporti con altre professioni, al reciproco rispetto e alla corretta collaborazione nella salvaguardia delle specifiche competenze a tutela dell’interesse del paziente. E’ tenuto di conseguenza ad una collaborazione professionalmente corretta all’interno dell’équipe di riferimento.

3.2 – Il PMT è tenuto a fornire ai colleghi con cui collabora informazioni precise sulla metodologia applicata. Nel caso in cui il paziente si sottoponga ad altre terapie, deve informarsi su quali siano e comunicare frequentemente con i rispettivi professionisti allo scopo di ottenere un proficuo scambio comunicativo.

3.3 – Il PMT non deve fornire le proprie prestazioni ad un paziente che è in cura presso un altro collega della stessa area di competenza, se non dopo essersi accertato che il precedente rapporto professionale si sia concluso.

3.4 Il PMT non può fornire le proprie prestazioni professionali ad un paziente con il quale intercorra un rapporto di parentela, di familiarità o un legame di amicizia.

3.5 – Il PMT deve risolvere i contrasti professionali obbedendo ai canoni della correttezza; nel caso di dimostrata e accertata mancanza di competenza di un collega deve, prima di tutto, curare il benessere dell’utente ed esprimere critiche solo attraverso canali appropriati.

3.6 – Il PMT che si venisse a trovare in difficoltà nel tentativo di proteggere l’utente contro l’incompetenza di un collega, deve essere supportato dall’Associazione Professionale.

4. Rapporto con l’organizzazione di lavoro

4.1 – Il PMT deve organizzarsi per migliorare la politica e le procedure dell’Ente in cui è inserito con un rapporto corretto verso l’organizzazione usando prioritariamente i canali appropriati e successivamente collaborare per attivarne nuovi.

4.2 – Il PMT deve tendere a sviluppare l’attività professionale con aggiornamento continuo.

5. Il contesto sociale

5.1 – Il PMT deve portare il contributo della propria esperienza professionale allo sviluppo di programmi utili a migliorare la qualità della vita.

5.2 – Il PMT deve predisporre studi, ricerche e progetti a favore del benessere della collettività: deve agire in modo da ampliare le opportunità di tutte le persone, con particolare attenzione agli svantaggiati.